Gli Orientamenti agli Stati membri sugli investimenti esteri diretti: la Commissione Europea ha pubblicato il 26 marzo 2020 la Comunicazione ‘Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti)’.

L’epidemia in corso fa temere alla Commissione l’aumento del rischio di acquisizioni di industrie strategiche e, in questo momento particolare, soprattutto di aziende della filiera dell’assistenza sanitaria (ad esempio per la fabbricazione di dispositivi medici o di protezione) o di settori correlati, quale quello degli istituti di ricerca (ad esempio per lo sviluppo di vaccini).

A causa di investimenti esteri diretti, la Commissione teme che questi settori industriali potrebbero non essere in grado di soddisfare le esigenze del mercato interno e veder pregiudicata la capacità produttiva complessiva.

Il Reg. (UE) 2019/452 sugli investimenti esteri diretti (IED) non ha limiti di soglia, e dunque si applica anche alle start-up ogni volta che vi siano investimenti “che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi, compresi le entità statali, e le imprese che esercitano un’attività economica in uno Stato membro”.

In particolare, la Commissione dichiara espressamente che intende evitare “una svendita da parte degli operatori industriali e commerciali europei, comprese le PMI e che le acquisizioni si traducano in “una minaccia per la loro sicurezza o il loro ordine pubblico, anche nelle situazioni in cui tali minacce sono collegate a un’emergenza sanitaria.

Il Regolamento IED attribuisce agli Stati membri un potere di controllo e di riesame degli investimenti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e di adottare misure per far fronte a rischi specifici. La Commissione ha invece il potere si raccomandare azioni specifiche e di coordinare gli interventi.

La Comunicazione chiarisce, comunque, che il controllo degli IED ” non si traduce necessariamente in un divieto di portare avanti l’investimento. In alcuni casi possono essere sufficienti misure di attenuazione dei rischi (ad es. condizioni che garantiscano la fornitura di medicinali e di dispositivi medici)”, come ad esempio licenze obbligatorie sui medicinali brevettati nel caso di un’emergenza nazionale, quale una pandemia.

L’Italia è tra i quattordici Stati membri dell’UE che hanno una normativa in materia di controllo degli IED: il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, modificato dal D.L. 25 marzo 2019, n. 22 e la relativa normativa regolamentare, tra cui il D.P.R. 25 marzo 2014 n. 85 che individua gli asset di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Oltre ai meccanismi di controllo (relativi ai termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) a causa della  mancanza di norme in tutti gli Stati membri e per la necessità di coordinamento delle diverse azioni il Regolamento IED ha previsto due meccanismi di cooperazione sugli investimenti oggetto di controllo e su quelli non oggetto di controllo.

In merito a questi ultimi, è da segnalare il potere della Commissione di formulare un parere destinato allo Stato membro in cui l’investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato entro 15 mesi dalla realizzazione dell’investimento estero diretto, purché questo sia stato realizzato dopo il 10 aprile 2019. Negli stessi termini e in presenta degli stessi presupposti gli altri Stati membri possono formulare osservazioni.

Vi sono, infine, regole di coordinamento con le regole sulle informazioni riservate (considerando 30 e vari articoli), sui dati personali (considerando 31 e articolo 14) e sulle concentrazioni (considerando 36).