Il 14 dicembre 2010 la Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101.3 TFUE a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo.

Il Regolamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato adottato insieme al Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101.3 TFUE a talune categorie di accordi di specializzazione e alle Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale.

I regolamenti e la comunicazione indicano come le imprese possono cooperare senza violare le norme antitrust UE. Documenti fondamentali, dunque, anche per tutti coloro che si occupano di reti d’imprese e di contratto di rete.

I Regolamenti esentano dall’applicazione dell’art. 101 intere categorie di accordi di  R&S, specializzazione e produzione. Le Linee Direttrici forniscono il quadro per l’analisi delle forme più comuni di cooperazione orizzontale, quali gli accordi nel campo della R&S, della produzione, dell’acquisto, della commercializzazione, della standardizzazione, delle condizioni standard e dello scambio di informazioni.

Le due caratteristiche principali della riforma sono un nuovo capitolo sullo scambio di informazioni nelle linee direttrici e una revisione sostanziale del capitolo relativo agli accordi di standardizzazione.

Le linee direttrici promuovono un sistema di fissazione degli standard aperto e trasparente, che aumenta pertanto la trasparenza dei costi di concessione delle licenze per i diritti di proprietà intellettuale utilizzati negli standard. Nel capitolo rivisto sulla standardizzazione sono stabiliti i criteri in base ai quali la Commissione non metterà in discussione un accordo di definizione degli standard (la c.d. zona di sicurezza) indica quali accordi di standardizzazione rientrano zona di sicurezza. La Commissione ha considerato non anticoncorrenziale la richiesta delle organizzazioni di normazione che i propri membri divulghino in modo unilaterale, prima della fissazione di uno standard, gli importi massimi che applicherebbero per i loro diritti di proprietà intellettuale qualora questi venissero inclusi in uno standard. Un sistema di questo tipo consentirebbe ad un’organizzazione di normazione e all’industria di compiere scelte informate in materia di qualità e prezzo al momento di decidere quale tecnologia includere in uno standard.

Lo scambio di informazioni può essere favorevole alla concorrenza, ad esempio quando consente alle imprese di raccogliere dati di mercato che permettano loro di divenire più efficienti e di offrire un servizio migliore ai propri clienti. Vi sono tuttavia anche situazioni nelle quali lo scambio di informazioni di mercato può essere dannoso per la concorrenza, ad esempio qualora le imprese utilizzino informazioni “sensibili” per allineare i prezzi.

Per agevolare l’innovazione, la Commissione ha esteso la portata del regolamento di esenzione per categoria sugli accordi in materia di R&S: esso non copre soltanto le attività di R&S svolte in comune ma anche i cosiddetti accordi di ricerca a pagamento nei quali una parte finanzia le attività di R&S svolte dall’altra. Il nuovo regolamento dà alle parti maggiore margine per sfruttare in comune i risultati delle attività di R&S.

I due regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio di due anni, durante i quali i regolamenti precedenti (il Reg. 2659/2000 sugli accordi di R&S e il Reg. 2658/2000 sugli accordi di specializzazione) rimarranno in vigore per gli accordi che ne soddisfano le condizioni ma che non rientrano nel campo di applicazione dei nuovi regolamenti.

Ulteriori informazioni sul sito della DG Comp dove sono reperibili anche i testi normativi rilevanti.