Il Decreto Liquidità è intervenuto sulle regole in materia di investimenti esteri diretti, disciplinate a livello europeo dal Regolamento (UE) 2019/452 ed oggetto di una recentissima Comunicazione della Commissione.

Le nuove disposizioni appena entrate in vigore, in particolare, hanno modificato la disciplina transitoria vigente allargandone il campo di applicazione.

I piani di intervento sono tre, con due orizzonti temporali distinti. In questo post esamineremo il primo intervento, rinviando l’analisi dei seguenti ai prossimi appuntamenti.

L’art. 15 D.L. Liquidità ha modificato l’art. 4-bis, comma 3, D.L. 105/2019 ed ha esteso l’obbligo di notifica anche alle imprese che operano (“che detengono beni e rapporti”) non solo settori previsti dalle lettere a) e b) (già contemplate dalla precedente norma transitoria) ma anche nei settori previsti dalle lettere c), d) ed e) dell’art. 4 del Reg. IED.

Si tratta, dunque, dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare, dell’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni e dei media. La nuova norma precisa anche che nel settore finanziario rientrano anche le banche (più ampiamente “il settore creditizio”) e le assicurazioni.

Questo primo intervento, inoltre, ha previsto la notifica anche per gli investitori esteri dell’Unione Europea e non esclude più le operazioni di rilevanza minore (cioè che non determinano “l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto”).

La norma transitoria contenuta nel nuovo comma 3 dell’art. 4-bis, D.L. 105/2019 si applica fino alla data di entrata in vigore dei DPCM previsti dall’art. 2, comma 1-ter, D.L. 21/2012, cioè quelli che individueranno i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale diversi dalle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (che sono individuate dai DPCM previsti dall’art. 1, comma 1, DL 21/2012) e dai beni e rapporti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (che sono individuati dai DPCM previsti dall’art.  2, comma 1, DL 21/2012).

È interessante osservare che la relazione illustrativa giustifica l’adozione della nuova norma transitoria “in considerazione della mancata adozione dei regolamenti previsti dall’art. 2, comma 1-ter, in corso di finalizzazione”. Posto che il termine per l’adozione dei regolamenti era scaduto, c’è da chiedersi se il ritardo delle strutture amministrative sia sufficiente a giustificare l’adozione di un decreto-legge.