L’AGCM ha detto la sua, finalmente, sul contratto di rete, nel provvedimento n. 22362 pubblicato sul Bollettino del 17 maggio 2011.

Niente che non fosse prevedibile, anche se un passaggio è interessante.

“….per ciò che concerne in particolare le imprese piccole e medie (PMI), l’Autorità sottolinea che la ridotta dimensione delle imprese aderenti alla rete non costituisce una presunzione di conformità alla legge antitrust, specie nel caso di restrizioni particolarmente gravi (cc.dd. hardcore restrictions)…”.

La posizione dell’AGCM sul punto non è diversa da quella della Commissione UE (v. la Comunicazione deminimis).

Bisogna però ricordare che la Corte di Giustizia nel caso Volk del 9 luglio 1969, chiamata a valutare un’esclusiva di vendita e una protezione territoriale assoluta contro le importazioni parallele (quindi una hardcore restriction) disse che:

“…l’ accordo non ricade sotto il divieto dell’ articolo 85 [oggi il 101 TFUE] qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante. È quindi possibile che un accordo d’ esclusiva, sia pure assoluta, non ricada sotto il divieto dell’ articolo 85, n. 1, in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi nella zona protetta”.

Dunque la questione è aperta, e se si presenteranno casi specifici, non necessariamente i giudici saranno dell’opinione dell’AGCM.