Un altro “marchio regionale” è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Il 12 aprile 2012 (sentenza n. 86 del 2012 ; il link porta alla pagina di ricerca) la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 che aveva introdotto un marchio “di origine e di qualità”, denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”. Questo marchio, secondo la Corte, “con la chiara indicazione di provenienza territoriale (Marche), mirava a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l’appunto l’origine e la qualità”. La norma era ritenuta in contrasto – tramite l’art. 117 Cost., che obbliga le Regioni a rispettare l’ordinamento comunitario – con i divieti di misure equivalenti alle restrizioni degli scambi comunitari posti dagli artt. 34 e 35 TFUE.
Pochi mesi dopo la Corte Costituzionale (sentenza n. 191 del 19 luglio 2012 ; il link porta alla pagina di ricerca) aveva dichiarato, l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 che aveva istituto un elenco di prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali (Made in Lazio – tutto Lazio), di prodotti lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori (Realizzato nel Lazio) di materie prime appartenenti al Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti (Materie prime del Lazio) perché “[l]e disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell’art. 117 Cost. – vietano, infatti, agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all’importazione ed alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”.
Un anno esatto dopo la sentenza sul marchio MEA, il 12 aprile 2013 la sentenza n. 66/2013 (il link porta alla pagina di ricerca) della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1.
La legge regionale aveva istituito un “marchio regionale collettivo di qualità, per garantire l’origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari” che, secondo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbe in conflitto con gli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e quindi l’articolo 117, primo comma, Costituzione, oltreché l’articolo 120 della Costituzione.
In parole più semplici, il Governo italiano riteneva che la legge regionale avesse introdotto una misura idonea a discriminare i prodotti non laziali da quelli laziali, e quindi una misura di effetto equivalente alle restrizioni agli scambi intracomunitari (artt. da 34 a 36 TFUE).
Tale misura avrebbe determinato il mancato rispetto, da parte della Regione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, imposti dall’art. 117 Cost., e avrebbe determinato una restrizione alla libera circolazione delle merci, anche all’interno del mercato nazionale, inducendo i consumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli provenienti da altre Regioni, in violazione dell’art. 120 Cost..
Secondo la Regione Lazio il sistema creato dalla legge, invece, non avrebbe invece introdotto alcuna discriminazione tra i prodotti laziali e quelli provenienti da altre Regioni o da altri Stati membri “non istituendo alcun legame tra marchio e territorio” e non essendo idoneo ad orientare l’interesse generale dei consumatori in direzione preferenziale di prodotti del territorio laziale. E ciò per la sua “natura del tutto neutra”», rispetto alla provenienza geografica del prodotto, posto che ne “possono fruire tutti gli operatori del settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione Lazio, sia che svolgano la propria attività economica in altra Regione italiana o, più in generale, nel territorio degli Stati membri”.
La Corte Costituzionale ha osservato – ancora una volta – che la giurisprudenza comunitaria ritiene “misure di effetto equivalente” alle restrizioni quantitative agli scambi intracomunitari tutte le normative commerciali che possano ostacolare, anche solo potenzialmente, gli scambi nel mercato interno.
Una legge che introduca “un marchio regionale di qualità destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio – è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci”
Il divieto non può essere superato neppure considerando i due aspetti posti in evidenza dalla Regione: la finalità di tutela del consumatore e il carattere ultra-territoriale del marchio.
La tutela del consumatore, osserva la Corte, non rientra nella competenza regionale ma dello Stato (diritto civile). Né la Regione ha il compito di certificare la “qualità” di prodotti sull’intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei, anche in considerazione della giurisprudenza comunitaria secondo cui l’istituzione, da parte di un soggetto pubblico, di un marchio in funzione del perseguimento di una politica di qualità non lo esclude dal campo di applicazione della normativa di tutela degli scambi.
Visto che la giurisprudenza comunitaria è chiara sul punto, e che la giurisprudenza costituzionale non è da meno, c’è da chiedersi perché le Regioni insistano nell’introdurre norme che (dovrebbe essere immediatamente evidente) non avranno storia.