Il 13 dicembre 2012 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 5626  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Il testo è identico a quello approvato dal Senato il 6 dicembre 2012, per cui la legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto legge convertito, con indicate le modifiche apportate dalla legge di conversione è disponibile a questo link.

Molto interessante è anche la Scheda di Lettura predisposta dal Servizio Studi, Dipartimento delle Attività Produttive della Camera. Ne trascrivo un estratto, il testo integrale è disponibile a questo link

Le parole in grassetto e corsivo sono presenti nel testo originario.

Articolo 36, commi 4 e 5
(
Contratti di rete)

 Il comma 4 introduce nelle norme riguardanti il contratto di rete la precisazione che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non e’ dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l’iscrizione nel registro delle imprese.

In particolare, si dispone che in generale il contratto di rete che preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, a meno che la rete non si iscriva nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. L’organo comune agisce in rappresentanza

–          della rete, quando essa acquista soggettività giuridica,

–          degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto (salvo che sia diversamente disposto nello stesso), in assenza della soggettività,

nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza

Secondo la relazione illustrativa, si intende in tal modo chiarire la portata della norma contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (articolo 45), che, modificando le disposizioni in materia di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete. Secondo la relazione illustrativa, infatti, l’assetto normativo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge in esame avrebbe rischiato di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa di alcune incertezze nell’impianto normativo.

Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal D.L. n. 5/09 (comma 4-quater dell’art. 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole.

Più precisamente le norme dispongono che il contratto di rete sottoscritto da imprenditori del comparto agricolo possa godere dell’assistenza di una, o più, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano partecipato alla redazione finale dell’accordo. Detta assistenza sarebbe ammessa “ai fini degli adempimenti pubblicitari” di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/09.

In merito, il comma 4-quater dispone che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le disposizioni si applicano anche alle modifiche al contratto, che saranno iscritte presso la sezione del registro in cui è iscritta l’impresa indicata nell’atto modificativo.

Ad un diverso regime pubblicitario, riservato al settore agricolo, fa riferimento la relazione illustrativa, secondo la quale con il comma 5 “viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibili ai terzi l’accordo, quello della redazione nel settore agricolo, dello stesso con l’assistenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative…”.

La medesima relazione richiama poi la “particolare esperienza” acquisita dalle organizzazioni agricole in sede negoziale in applicazione dell’articolo 45 della legge n. 203/82, con la quale è stata rigidamente disciplinata la stipula dei contratti agrari, e sono ope legis stati convertiti i precedenti contratti associativi (il più importante erano quelli di mezzadria).

Detto articolo 45, novellando la legge n. 11/71 sull’affitto dei fondi rustici, ha previsto la possibilità di concludere accordi in deroga alla disciplina vincolistica in materia di contratti agrari, a condizione che le parti siano assistite dalle “rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.”. La presenza quindi di organizzazioni rappresentative dei contrapposti interessi sarebbe l’elemento che consente di deviare dalla disciplina statuita per legge, “modellando” il contratto d’affitto alle specifiche esigenze delle parti; la rilevanza che assume tale presenza ha indotto peraltro taluni a dubitare che le parti possano ricevere assistenza dalla medesima organizzazione professionale.

Si osserva che non sembra risultare con chiarezza se l’assistenza delle organizzazioni professionali nella stipula del contratto di rete debba intendersi come sostitutivo dell’atto di iscrizione nel registro delle imprese.

 

Articolo 36, comma 4-bis
(Soggettività giuridica della rete di imprese)

Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica.

In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato

–       per atto pubblico;

–       per scrittura privata autenticata;

–       per atto firmato digitalmente.

Al riguardo si segnala che, probabilmente per un refuso, la norma sostituisce tutto l’ultimo periodo del comma 4-quater dell’articolo 3 del D.L. 5/2009 e non solo le parole finali “con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica”.

Occorre dunque valutare l’impatto della sostituzione di tutto l’ultimo periodo del comma 4-quater dell’articolo 3 del D.L. 5/2009 ad opera del comma 4-bis in esame, alla luce delle osservazioni della relazione illustrativa circa le incertezze normative in merito all’acquisto della soggettività giuridica, in particolare nel caso in cui sia costituito il fondo comune (nel qual caso veniva data la facoltà alla rete di iscriversi nel registro delle imprese e quindi di acquistare la soggettività giuridica), richiamate nel commento al precedente comma 4. Con la sostituzione di tutto l’ultimo periodo, e non solo delle parole “con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica”, infatti, tale distinzione viene meno.

 

Articolo 36, commi 5-bis e 5-ter
(Contratto di rete e contenuto degli atti notarili)

Durante l’esame al Senato sono stati aggiunti il comma 5-bis ed il comma 5-ter recanti, rispettivamente, alcune modifiche al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili.

La prima modifica, indicata alla lettera a)aggiunge un’ulteriore tipologia ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009,

La seconda modifica, prevista dalla lettera b), inserisce un comma aggiuntivo, il comma 15-bis all’art. 37, in base al quale le disposizioni recate da tale articolo, concernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, sono applicate, in quanto compatibili, alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

L’art. 37 del D.lgs. n. 163 del 2006 , come da ultimo modificato dal decreto legge n. 95 del 2012, reca la disciplina sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Si rammenta, in estrema sintesi, che, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. Invece, nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. L’articolo disciplina quindi i requisiti e le modalità di partecipazione alle gare per i diversi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Il comma 5-ter novella la legge notarile (legge n. 89 del 1923) per quanto attiene al contenuto dell’atto del notaio (art. 51).

Attualmente, il secondo comma dell’art. 51 dispone che le parti intervengono all’atto notarile per mezzo di un rappresentante, occorre che l’atto stesso dia conto dei dati anagrafici non solo della parte ma anche del suo rappresentante intervenuto. Il secondo periodo aggiunge che la procura deve essere allegata all’atto in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si trovi già negli atti del notaio che procede.

La modifica introdotta dal disegno di legge di conversione esclude che la procura debba essere allegata all’atto notarile anche quando la procura stessa risulti già iscritta nel registro delle imprese.