Il 6 dicembre 2012 il Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa n. 3533 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

La Camera dovrà pronunciarsi entro il 17 dicembre.

Sul contratto di rete la norma più importante è la seguente (modifica l’art. 36 del DL 179/2012):

“dopo il comma 4 e` inserito il seguente: «4-bis. All’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: “con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica” sono sostituite dalle seguenti: “con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e` stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″»;

Quindi, se la Camera non modificherà il testo, il nuovo art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009 sarà il seguente:

“4-quater.  Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.

Interessante la frase: Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente …”.

Interpretandola secondo il significato proprio delle parole (“…nell’interpretare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse…”, dice l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale), significa che se le parti non vogliono la soggettività giuridica, il contratto può essere stipulato in altra forma.

E quindi per scrittura privata o addirittura oralmente (salvo che ricorra uno dei casi previsti dall’art. 1350 c.c.).

D’altra parte, un argomento esisteva anche prima, visto che la legge già dice Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente…”.

Il Senato poteva comunque cogliere l’occasione di fare chiarezza e coordinare questa norma:

  • con quella contenuta all’inizio del comma 4-quater secondo la quale “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari…”; e
  • con quella contenuta nell’art. 11, comma 4, DPR 81/1985, recante il Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, secondo il quale, per l’attuazione della pubblicità nel registro delle imprese: “4. L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’art. 2718 del codice civile”.

Provo una prima interpretazione, consapevole del rischio che assumo (e con riserva di migliore riflessione non domenicale).

Se la nuova norma sarà confermata e se non mi sfugge qualche norma, cosa più che possibile, vista la (bassa) qualità e la (grande) quantità delle regole vigenti, vista l’incompatibilità della nuova norma, tra l’altro di rango primario, con la vecchia, contenuta in un regolamento, ne dovrebbe risultare una modificazione tacita di quella che impone il deposito degli atti con sottoscrizione autenticata o in copia autentica. Oppure siamo di fronte all’ennesima svista del legislatore.

 

Altre norme interessanti sono contenute nel nuovo comma 5-bis dell’art. 36.

«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e` inserita la seguente:

“e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37”;

b) all’articolo 37, dopo il comma 15 e` inserito il seguente:

“15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”.

Il D.Lgs. 163/2006 è il Codice dei contratti pubblici.

L’art. 34 definisce i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.

Il nuovo testo è, quindi, il seguente:

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37;f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

L’art. 37 (troppo lungo per riportarlo tutto) regola i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, e le sue disposizioni, se la Camera non modificherà il testo, troveranno applicazione “in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete…”.